Giornale di Sicilia: “Agente ferito allo stadio, lo risarcirà il Palermo”
Le ferite riportate dal poliziotto durante i tafferugli tra tifosi dell’Atalanta e del Palermo risalgono a ben 13 anni fa. Adesso non solo dovrà essere risarcito (con oltre 12 mila euro), ma dovrà essere il Palermo a pagare, in quanto società che gestiscelo stadio Barbera del capoluogo, e non il ministero dell’Interno. A sancirlo, accogliendo le tesi dell’avvocato Patrizia Cirringione, è stata la prima sezione civile della Corte d’Appello. Secondo il collegio presieduto da Antonio Novara, infatti, «l’attuale diffusione e abitualità di atti violenti perpetrati all’interno degli stadi, oltre che l’ele vata e notoria frequenza statistica degli stessi, consente di affermare che l’attività di organizzazione di un incontro calcistico rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2050 del codice civile», cioè trale attività pericolose – si legge sull’odierna edizione de “Il Giornale di Sicilia” -. Per questo motivo «è evidente che chi organizza l’evento sportivo (il Palermo in questo caso, ndr) deve attribuire a coloro che vi partecipano non solo il diritto di assistere alla gara, maanche la protezione dell’incolumità personale. “L. S., 41 anni, che oggi vive e lavora fuori dalla Sicilia, il 5 dicembre del 2004 era un agente scelto in servizio di ordine pubblico per la partita tra Palermo ed Atalanta. Al poliziotto era stato assegnato il compito di vigilare sulla “gabbia” dei tifosi ospiti. Durante l’intervallo, intorno alle 15.45, da sopra, dove si trovavano i tifosi rosanero, era partito un lancio di oggetti sugli ospiti che, a loro volta, si erano scagliati contro le forze dell’ordine, usando pure le aste delle bandiere dell’Atalanta. L. S. era stato ferito ad un braccio e trasportato in ospedale. Qui gli era stata diagnosticata una lussazione scapolo-omerale”. Inizialmente l’avvocato del poliziotto non aveva pensato a chiedere un risarcimento per causa di servizio al ministero dell’Interno, ma a novembre del 2006 – aveva scritto sia al Palermo che al Comune reclamando oltre 21 mila euro. Ma l’istanza era stata respinta e, ad aprile del 2009, era iniziata la causa civile. “La tesi del legale è che «l’attività organizzativa di una partita di calcio di serie A va qualificata come attività pericolosa, con la conseguenza che il comportamento tenuto da un tifoso durante il suo svolgimento, che provochi danno ad altri, non può essere considerato fatto del terzo e quindi caso fortuito, pertanto la responsabilità ricade sulla società organizzatrice della partita stessa, nel caso dispecie, la società sportiva Calcio Palermo, che avrebbe dovuto adottare tutte le misure e precauzioni necessarie atte ad evitare il fatto dannoso che si è verificato”». Nel 2011 il tribunale aveva accolto in pieno, ma escludendo responsabilità da parte del proprietario dell’impianto sportivo, cioè il Comune. Il risarcimento era stato quantificato in circa 12mila euro. Il Palermo aveva però fatto ricorso in appello e questo secondo processo si è concluso appena qualche giorno fa con la conferma della sentenza di primo grado. Secondo la società sportiva sarebbe stato sbagliato qualificare quell’attività come pericolosa e quindi nulla avrebbe potuto pretendere il poliziotto che, anzi, avrebbe dovuto rivolgersi allo Stato per essere risarcito. “«Occorre rilevare – scrivono i giudici -che, nonostante sia pacificoche il rischio per l’incolumità degli spettatoridiunapartita di calcio edegli addetti ai lavori non derivi dall’incontro sportivo o dall’evento in sé», ma «gli atti violenti da parte dei tifosi e dei clubditifosi chesupportanolesquadre di calcio assurgono ormai al rango di sistematica e prevedibile fonte di danni per chi assiste a detti eventi, con la conseguenza che l’attività in questione può essere senz’altro definita pericolosa»”. Per questo motivo l’organizzatore, cioè la società sportiva, è responsabile di eventuali danni se non mette in atto tutte le misure di sicurezza idonee ad evitarli.