Gds: “Palermo. Sequestro dei beni di Hera Hora, il secondo round va a Di Piazza. L’ordinanza”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul contenzioso tra Hera Hora e Italplaza.

Il Tribunale di Catania ha dato l’ok al sequestro dei beni di Hera Hora, la controllante del Palermo. Il collegio presieduto da Mariano Sciacca ha autorizzato Italplaza, la holding dell’immobiliarista italo-americano Tony Di Piazza, «a procedere a sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili ed immobili, quote sociali e crediti della società Hera Hora srl sino all’importo di 2.350.000 euro».

Tra i beni di Hera Hora, chiaramente, rientrano le quote del club di viale del Fante, asset principale della compagnia costituita per la partecipazione al bando di assegnazione del titolo sportivo di Serie D. Quest’ordinanza sovverte la prima pronuncia da parte del tribunale catanese, che aveva rigettato lo scorso 15 dicembre la richiesta di sequestro depositata in estate dall’ex vicepresidente rosanero, ora in attesa di vedere liquidata la propria quota (il 40% di Hera Hora) per la quale si è avvalso del diritto di recesso.

È proprio dal recesso che parte la querelle giudiziaria tra Mirri e Di Piazza, con il Palermo in mezzo. Un contenzioso a due corsie: da un lato a Catania, dall’altro a Palermo, dove a seguito del procedimento di volontaria giurisdizione avviato da Hera Hora è stato nominato un perito, la commercialista Stefania Chiaruttini, che ha indicato in 2,2 milioni il valore delle quote dell’ex socio di minoranza all’atto del recesso. Una cifra distante sia dalle valutazioni di Di Piazza (11,9 milioni, secondo le stime dello Studio Guatri) che da quelle di Mirri (il quale ha depositato un’analisi svolta dal professor Claudio Sottoriva, secondo cui l’importo massimo del rimborso raggiungerebbe i 71.500 euro). Una valutazione per la quale Hera Hora ha formulato «riserva di impugnazione», come si evince dall’ordinanza del Tribunale di Catania, ma ciò appare «del tutto irrilevante e certamente non ostativa ai fini della concessione della invocata misura» secondo i giudici etnei, che hanno stabilito l’importo di 2,35 milioni come «congruo a garantire il credito vantato» da Di Piazza. Per quanto riguarda la decisione dell’italo-americano di recedere, «non è contestato che la società Italplaza Sports LLC ha legittimamente esercitato» tale diritto.

Tra le contestazioni di Hera Hora, «il rimborso della quota al socio recedente precluderebbe il raggiungimento degli impegni assunti» nei confronti del Comune di Palermo. L’ipotesi di «eventuali pretese risarcitorie» è stata però respinta dai giudici, in quanto non risulta «l’assunzione di alcun tipo di obbligo» verso l’amministrazione comunale. Sempre citando il testo dell’ordinanza depositata ieri, Hera Hora «ha candidamente ammesso di non avere rispettato il disposto dell’art. 2473» del codice civile, secondo cui (al comma 4) «il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società» e può avvenire in quattro soluzioni (acquisto delle quote, individuazione di un terzo acquirente, utilizzando riserve disponibili o ponendo la società in liquidazione). Hera Hora, che ha dato «incarico ad un soggetto specializzato nel settore (la banca d’affari Lazard, ndr) per ricercare possibili interessati all’acquisto delle quote», sta invece «valutando quale soluzione adottare (tra le vendita delle quote ad un terzo o la messa in liquidazione)». Una scelta che «avrebbe dovuto essere presa già da tempo». Quantomeno, tra l’effettivo recesso e il 6 dicembre scorso, termine ultimo per il rimborso della quota di Di Piazza. Quota per la quale, il Tribunale di Catania, ha autorizzato il sequestro di 2,35 milioni.