Gds: “Palermo, niente vendita di alcolici dalle 21 alle 7 del mattino. Vietato l’asporto di qualunque tipo di bevanda in alluminio e vetro”
L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della nuova ordinanza a Palermo.
Una bottiglia di birra che si trasforma in arma nella concitazione delle sere tra alcool e musica improvvisate nelle strade nelle piazze del centro storico.
Da oggi e fino al 31 luglio, dalle 21 alle 7 non si potranno vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro che possono appunto facilmente poi nella foga essere usate per trasformare le notti di divertimento in aggressioni e danneggiamenti. Chi vuole farsi un drink con gli amici dovrà accontentarsi dei bicchieri di carta. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo all’esercente di procedere preventivamente all’apertura e alla rimozione dei tappi.
Il testo dell’Ordinanza integrale:
Il sindaco Leoluca Orlando ha emanato oggi (ieri) una ordinanza – valida sull’intero territorio comunale dal 12/06/2021 e fino al 31/07/2021 compreso e nei giorni e negli orari di seguito indicati: 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 giugno 2021 e 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 31 luglio 2021 dalle ore 21:00 alle ore 07:00 – con la quale dispone il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici.
La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.
Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi.
Viene fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
La violazione delle suddette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.