L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso Peruzzi a Catania. Il 17 febbraio scorso, il Giudice del Tribunale del Lavoro di Catania ha condannato il club etneo a versare all’argentino la somma di 95.000 euro, oltre a interessi e spese legali. Le ragioni della condanna della compagine etnea al pagamento dell’ingente importo, abbastanza singolare per la verità, riguardano il danno patito dal calciatore a seguito dell’inadempimento, da parte del Club siciliano, di una scrittura privata di incentivo all’esodo, firmata il 20 gennaio 2015, quando fu risolto il contratto di lavoro in occasione del trasferimento del calciatore al Boca Juniors. Il particolare curioso è costituito dal fatto che il Catania, a cui, nel frattempo, era stato notificato da Peruzzi un decreto ingiuntivo perché l’accordo non era stato rispettato, aveva fondato la propria difesa producendo una quietanza liberatoria. La firma in calce alla rinuncia veniva attribuita dalla società al calciatore, con ciò rinunciando Peruzzi all’importo di 95.000,00 Euro, dopo circa un mese da quando gli era stato riconosciuto l’incentivo con altro accordo scritto. Peruzzi ha disconosciuto immediatamente la sottoscrizione, dimostrando che il 24 febbraio 2015 si trovava in Argentina, svolgendo allenamenti e sedute con il Boca Juniors, e non poteva aver firmato quel documento presso la sede amministrativa rossoazzurra. A confermare la falsità della firma è, poi, intervenuta anche una perizia calligrafica, disposta dal Giudice del Lavoro di Catania, Dott.ssa Antonella Resta, che ha sancito come la mano che aveva apposto la firma sull’atto di rinuncia non fosse di Gino Peruzzi, dovendosi, quindi, considerare la medesima falsa ed inutilizzabile, in causa, il documento depositato dalla società.
Dopo cinque anni dai fatti e una causa pendente da gennaio 2017, il Tribunale del Lavoro di Catania ha, pochi giorni fa, emesso la sentenza di condanna del Calcio Catania e dato ragione all’argentino, disponendo anche la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per ogni valutazione circa le responsabilità penali dei dirigenti del club etneo, relative alla produzione in giudizio di un documento recante una firma contraffatta.