Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la FIGG ha reso nota la sanzione nei confronti del Palermo e dell’ex tecnico rosanero Roberto Stellone per i fatti accaduti al termine della gara col Frosinone. Ecco il comunicato: Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1379 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto STELLONE e della società U.S. CITTÀ DI PALERMO avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO STELLONE, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società U.S. Città di Palermo S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. La Penna Federico, arbitro della gara Frosinone – Palermo disputata in data 16/06/2018;
U.S. CITTÀ DI PALERMO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni GIAMMARVA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. CITTÀ DI PALERMO e Roberto STELLONE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Roberto STELLONE e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società U.S. CITTÀ DI PALERMO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.