E’ appena stato diramato dal sito ufficiale della Lega Serie B, il comunicato del giudice sportivo circa il ricorso fatto dal Palermo in merito alla finale di ritorno contro il Frosinone. Ecco il testo integrale:
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE B ConTe.it
Gara del 16 giugno 2018 – Play-off finale ritorno Frosinone-Palermo 2-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 88
SERIE B ConTe.it
Gara del 16 giugno 2018 – Play-off finale ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. FROSINONE – Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale la Soc. Palermo ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della
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gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa; ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co 1.3 C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva; in linea ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui la produzione delle immagini televisive non venisse considerata direttamente ammissibile, esaminare, ai sensi dell’art. 35 co. 1.3 del C.G.S., i filmati prodotti, al fine di valutare le condotte antisportive in esse evidenziate per violazione dell’art. 17 C.G.S.;
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del Palermo, non è possibile ricondurre ad una chiara possibilità di segnatura, tant’è che nell’un caso il Direttore di gara ha ripreso il giuoco in una zona di campo distante dall’area di rigore del Frosinone e nell’altro caso addirittura non interrompeva il giuoco poiché il pallone giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con l’azione di gioco in corso, per come emerge dal supplemento richiesto all’Arbitro da questo Giudice e inviato via e-mail in data odierna alle ore 15.39: “in occasione del primo lancio di tre palloni all’interno del terreno di gioco, non appena ho ricevuto via auricolare la segnalazione dei miei assistenti, ho provveduto ad interrompere l’azione con il pallone in possesso del Palermo in prossimità della linea laterale occupata dall’assistente arbitrale n. 2 a circa 20 metri dal centrocampo. Riprendevo pertanto il gioco da tale punto.
In merito al successivo lancio di un altro pallone dal settore occupato dai tifosi del Frosinone, preciso che non ho provveduto ad interrompere il gioco in quanto lo stesso giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con lo sviluppo dell’azione di attacco del Palermo che si concludeva con la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta avversaria.”;
ii) con riferimento all’invasione di campo da parte dei tifosi della squadra ospitante e alla mancata conclusione della gara, dall’esame della documentazione acquisita emerge che l’invasione dei tifosi è avvenuta a gara conclusa, per come attestato e refertato dallo stesso direttore di gara, il quale, nel proprio supplemento di rapporto, ha evidenziato che: “al termine della gara dopo il triplice fischio io e i componenti della mia sistina venivamo costretti a raggiungere di corsa gli spogliatoi in quanto si riversavano all’interno del terreno di gioco centinaia di tifosi locali, i quali erano intenti a festeggiare”;
iii) con riferimento ad altri episodi arbitrali che avrebbero gravemente compromesso il risultato finale della partita, si tratta di fatti valutati dal Direttore di gara poiché investono decisioni di natura tecnica (o disciplinare) adottate in campo dall’Arbitro e/o devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 3, del C.G.S.;
rigetta il reclamo della Soc. Palermo. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
P.Q.M.