Fallimento Palermo, il Collegio di Garanzia del Coni assolve Macaione, Albanese e Treacy

Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso alcuni verdetti relativi ai ricorsi del “filone “Palermo”. Escluso ogni addebito per Vincenzo Macaione, Alessandro Albanese e John Treacy. Respinti i ricorsi presentati da Daniela De Angelis, Laura Giordani, Silvana Zamparini e Maurizio Zamparini. Accolti con riserva quelli di Andrea Bettini ed Emanuele Facile. In basso la nota pubblicata sul sito ufficiale del Coni

“Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha assunto le seguenti decisioni in merito ai ricorsi relativi al cosiddetto “filone Palermo”:

 

Il Collegio, pertanto:

 

1) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2020, presentato, in data 19 ottobre 2020, da Daniela De Angeli contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento reso dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, nel proc. n. 178/2019-2020 Registro Reclami e n. 20/2020-2021 Registro Decisioni del 22 settembre 2020, con il quale, in riforma della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, della ricorrente, è stato accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti della De Angeli, la sanzione dell’inibizione per 2 anni e 3 mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

 

2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, da Laura Giordani contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Silvana Rita Zamparini, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti della Giordani, la sanzione dell’inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

 

3) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, da Silvana Rita Zamparini contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti della Zamparini, la sanzione dell’inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

 

4) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, da Maurizio Zamparini avverso la decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Zamparini, la sanzione dell’inibizione per cinque anni, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

 

5) HA ACCOLTO, CON RINVIO ALLA CORTE FEDERALE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, da Andrea Bettini avverso la decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti di Bettini, la sanzione dell’inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

 

6) HA ACCOLTO, CON RINVIO ALLA CORTE FEDERALE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, da Emanuele Facile nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica a Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Silvana Rita Zamparini, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione, Roberto Bergamo e Andrea Bettini, per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Facile, la sanzione dell’inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

 

7) HA ACCOLTO, SENZA RINVIO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, da John Michael Treacy contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo per la riforma, in parte qua,  della decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell’odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti di Treacy, la sanzione dell’inibizione per nove mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

 

8) HA ACCOLTO, SENZA RINVIO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, da Vincenzo Macaione contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco e Roberto Bergamo  avverso la decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti di Macaione, la sanzione dell’inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

 

9) HA ACCOLTO, SENZA RINVIO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, da Alessandro Albanese contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Walter Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello – FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti di Albanese, la sanzione dell’inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa.

Il Collegio ha, altresì, disposto la compensazione fra le parti delle spese del giudizio per i ricorsi n. 85, n. 90, n. 91 e n. 92 del 2020.

Ha disposto la condanna della Federazione resistente al pagamento di €2.500,00, in favore di ciascuno dei ricorrenti, nei ricorsi n. 93, n. 94, n. 95, n. 96 e n. 97 del 2020.

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Redazione Ilovepalermocalcio