“Calcio e Finanza” riporta la “misura cautelare” del Tribunale di Madrid, con cui la European Super League Company SL (ovvero la società costituita dai 12 club fondatori della Superlega) ha voluto tutelarsi nei confronti di eventuali sanzioni da parte di altri organismi.
Il documento presenta nella parte finale la cosiddetta “parte dispositiva”. Il Giudice ha stabilito di:
1 – ordinare alla FIFA e alla UEFA, nel procedimento, di astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione; di rilasciare qualunque dichiarazione o comunicazione che impedisca o ostacoli, direttamente o indirettamente, la predisposizione della Superlega.
2 – ordinare alla FIFA e alla UEFA, nel procedimento, di adottare, quando necessario, qualsiasi provvedimento o azione e di emanare, se necessario, qualsiasi misura o azione, e rilasciare, quando necessario, qualsiasi dichiarazione o comunicazione che, direttamente o indirettamente, non ostacoli o complichi la preparazione della Superlega.
4 – Ordinare alla FIFA e alla UEFA, durante l’iter del procedimento, di adottare, quando necessario, qualsiasi misura o azione e di emettere, quando necessario, qualsiasi dichiarazione o comunicazione che, direttamente o indirettamente, non impedisca o non ostacoli l’avvio e lo sviluppo della Superlega.
5 – Vietare alla FIFA e alla UEFA, durante il procedimento, direttamente o indirettamente (tramite i loro membri associati, confederazioni, club licenziatari o leghe nazionali) di annunciare, minacciare, preparare, avviare e/o adottare qualsivoglia azione disciplinare o sanzionatoria (direttamente o indirettamente, incitando o promuovendo detti provvedimenti disciplinari o sanzionatori affinché siano annunciati, minacciati, preparati, avviati e/o adottati da terzi) verso società, dirigenti e persone delle società e/o calciatori che partecipino alla preparazione della Superlega.
6 – Ordinare alla FIFA e alla UEFA di astenersi, direttamente o indirettamente (tramite i loro membri associati, confederazioni, club licenziatari o leghe nazionali), dall’escludere club e/o giocatori che partecipano alla preparazione della Superlega da qualsiasi competizione per club nazionale a cui hanno partecipato regolarmente o per la quale soddisfano i requisiti necessari per farlo.
7 – Ordinare alla FIFA e alla UEFA, durante l’iter del procedimento, attraverso i propri strumenti normativi, guide, decisioni e direttive […] di istruire i loro membri associati (comprese le federazioni nazionali), le confederazioni, i club licenziatari e le leghe nazionali o nazionali al fine di ottemperare agli ordini e ai divieti contenuti nelle sezioni precedenti e, in particolare, di avvertirli che nessuna violazione degli statuti o delle regole FIFA e UEFA […] la cui origine sia la preparazione, il lancio o la partecipazione alla Superlega possa essere addotta dai membri associati della FIFA o della UEFA, dalle confederazioni, dai club licenziatari o dai campionati nazionali, come causa di sanzioni, esclusioni, reclami, o qualsiasi altra misura analoga, nei confronti dei club, dei dirigenti e del personale dei club o dei giocatori in competizioni internazionali o nazionali.
8 – Ordinare alla FIFA e alla UEFA che, nel caso in cui, prima della risoluzione della presente richiesta di misure cautelari, sia stato eseguito uno dei comportamenti descritti nelle sezioni precedenti, intraprendano le azioni necessarie per rimuoverli e renderli immediatamente inefficaci.