Attenzione, l’Akragas ha preannunciato reclamo in conseguenza alla gara disputata a Paceco contro il Dolce Onorio Marsala.
Nel comunicato Ufficiale emanato dalla Lega Sicilia,, infatti si legge testualmente:
“Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ SSD AKRAGAS 2018 SRL ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito”
Al momento non è chiaro cosa sia successo. Se si tratta di un difetto di tesseramento o altro.
Ecco cosa recita l’art. 67 del C.G.S.
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al
contributo, a mezzo di posta elettronica certi ficata, presso la segreteria del Giudice
sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del
giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certi ficata, presso la
segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte,
entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di
mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a
pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato e
degli eventuali mezzi di prova.
4. Con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è
preceduto da speci fica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla
società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara
o in ragione di altre cause eccezionali, da speci fica riserva verbale formulata dal
capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano
dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.