Cosenza, penalizzazione di 2 punti per non aver pagato 4.594 euro: la sentenza del TFN

Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso le motivazioni relative alla penalizzazione di due punti inflitta al Cosenza Calcio a causa del mancato pagamento delle ritenute Irpef entro la scadenza del 1° luglio 2024. Questo pagamento riguardava le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati con contratti in scadenza nel mese di aprile 2024. La decisione è frutto di un procedimento che ha avuto inizio con il deferimento della società, e ha portato alla sanzione a seguito delle violazioni accertate in relazione agli obblighi fiscali. Le ritenute Irpef fanno parte degli adempimenti fiscali che i club devono rispettare in base alla normativa vigente, e il mancato rispetto delle scadenze può comportare penalizzazioni in classifica come quella subita dal Cosenza.

 

Di seguito quanto si legge nel documento della sentenza inflitta dal TFN:

DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 31 luglio 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

sig.ra ANANIA Roberta, all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l. per le seguenti violazioni:
a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente.

b) violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

La società COSENZA CALCIO S.R.L.:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante;
b) per responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

La fase istruttoria
La Procura Federale acquisiva in sede di istruttoria diversi documenti, tra i quali, di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:
Accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota Prot. n. 3491/2024 del 18/07/2024; in particolare la Co.Vi.So.C. segnalava i seguenti fatti:
in data 1 luglio 2024 il Cosenza Calcio depositava i modelli F24 predisposti per il pagamento ed in data 9 luglio 2024 la copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evincevano i relativi addebiti;
parimenti in data 1 luglio 2024 la società sportiva depositava una copia della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico, con la quale, alla scadenza federale dell’1 luglio 2024, veniva attestato l’avvenuto assolvimento dell’adempimento;
in assenza del deposito delle quietanze relative ai suddetti modelli F24, gli uffici preposti integravano l’attività istruttoria inviando, in data 17 luglio 2024, una richiesta di informazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
nella medesima data l’Agenzia delle Entrate comunicava che i modelli telematici F24 non avevano avuto esito positivo in quanto l’istituto bancario aveva rifiutato l’addebito delle somme;
tale circostanza trovava ulteriore riscontro in ragione del deposito, da parte del Cosenza Calcio, in data 17 luglio 2024, di una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24.
Foglio di censimento Cosenza Calcio tramesso dalla Lega Nazionale Professionisti serie B in data 18/07/2024;
Visura camerale del Cosenza Calcio alla data del 18/07/2024;
audizioni del Dott. Eugenio Guarascio e della Dott.ssa Rita Rachele Scalise.

La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 29 agosto 2024 per la discussione del deferimento.

La sig.ra Roberta Anania faceva pervenire memoria difensiva in cui affermava, nella sostanza, che a causa di un atto di pignoramento avvenuto sui conti correnti della Società il pagamento degli F24 relativi alle ritenute Irpef su contributi all’esodo non era potuto andare a buon fine; tale circostanza rappresentava dunque un elemento di caso fortuito o forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità contestata. La deferita depositava altresì istanza di accordo ex art. 127 CGS, con assenso della Procura Federale. La società Cosenza presentava autonoma istanza di patteggiamento senza assenso della Procura Federale e sosteneva in ogni caso come il giorno prima della scadenza fossero stati effettuati i relativi controlli circa la capienza dei conti correnti.

Di talché alcuna responsabilità poteva addebitarsi al sodalizio.
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Enrico Lubrano, per la difesa della sig.ra Roberta Anania, e gli Avv.ti Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio, per la difesa della società Cosenza Calcio s.r.l. Preliminarmente il Tribunale valutava in Camera di consiglio la proposta di accordo ex art. 127 CGS depositata dalla Procura
Federale e dalla difesa della sig.ra Anania, rilevando – con apposita Ordinanza – che la sanzione prevista dall’accordo risultasse incongrua rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto del fatto che per uno dei capi del deferimento era prevista, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS la sanzione minima di 6 mesi di inibizione, laddove la proposta di accordo ha previsto, al riguardo, la sanzione
base di 1 mese. La proposta di accordo veniva pertanto rigettata. Prendeva dunque la parola l’Avv. D’Oria, il quale si riportava integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: per la sig.ra Roberta Anania, mesi 4 di inibizione; per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 di ammenda.

L’Avv. Fantini, per la Società, sottolineava come la stessa avesse predisposto quanto necessario per adempiere al pagamento entro i termini. Evidenziava, inoltre, il comportamento postumo della società, la quale ha poi provveduto al bonifico di tutte le somme dovute ancor prima che pervenisse notizia dell’apertura del procedimento disciplinare. Insisteva quindi per il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

L’Avv. Lubrano, si riportava ai contenuti e alle richieste delle proprie memorie difensive ed evidenziava come l’inadempimento contestato fosse stato causato da un avvenimento imprevedibile, essendo stata bloccata la funzionalità del conto corrente della società da un intervenuto pignoramento, tale da determinare la carenza della provvista. Sottolineava, inoltre, la non sussistenza di prove atte a dimostrare che la propria assistita avesse privilegiato altre operazioni.

La decisione
Risulta pacifico e non contestato che le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non siano state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1° luglio 2024.
Orbene è noto che in materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha più volte precisato che “ l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D – 2022-2023).
Le tesi difensive circa l’esistenza, nel caso specifico, del caso fortuito o della forza maggiore non possono condividersi; ed invero è indubbio che un atto di pignoramento non sia affatto evento imprevedibile ed inevitabile; è vero invece proprio l’opposto, costituendo l’atto di pignoramento l’ennesimo di una serie di atti con cui si richiede il pagamento di un credito. Invero l’esecuzione
forzata, che inizia proprio con il pignoramento, è preceduta dall’intimazione a pagare (atto di precetto). Se dunque i deferiti hanno colpevolmente disatteso il pagamento di crediti e successivamente oggetto di precetto non possono poi dolersi di aver subito una
conseguente esecuzione forzata con l’atto di pignoramento. Il pagamento tempestivo delle proprie debenze (siano esse debiti commerciali o scadenze fiscali) costituisce atto di buona, corretta
e diligente amministrazione che le società affiliate devono certamente assicurare; nessun evento fortuito o di forza maggiore per il mancato pagamento in contestazione può pertanto ravvisarsi nel caso in esame. Quanto poi all’invio di comunicazioni non genuine o veritiere alla Co.Vi.So.C. sul punto è sufficiente osservare che i deferiti in data 9 luglio 2024 presentavano alla detta Commissione copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2
luglio 2024, da cui si evinceva il relativo addebito; in tale occasione, tuttavia, non veniva esibita la rituale quietanza; ed ancora successivamente la Società, addirittura in data 17 luglio 2024, presentava una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava più evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24.

Orbene a quelle date (9 e 17 luglio) certamente era chiaro il mancato addebito dei pagamenti e dunque la mancata evasione degli F24 in scadenza; nei documenti in atti si conferma invero che sin dal 4 luglio la società poteva consultare le ricevute dei movimenti scartati.

Le comunicazioni dei deferiti inviate alla Co.Vi.So.C. sono dunque state senza dubbio non veridiche.

Le comunicazioni inviate alla Co.Vi.So.C. non sono dunque state corrette e genuine, ma in realtà scorrette e non corrispondenti alla situazione reale; tanto che la reale situazione circa i pagamenti dovuti è stata poi appurata dalla Co.Vi.So.C. solo tramite relativa istruttoria e riscontro presso l’Agenzia delle Entrate e non già invece – come sarebbe dovuto accadere – dalle prescritte comunicazioni della società deferita. Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, con la sola precisazione che, per quanto riguarda la deferita Anania, la sanzione, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS, non può essere inferiori a 6 mesi di inibizione per le dichiarazioni non veridiche cui vanno aggiunti 3 mesi per il mancato pagamento delle ritenute Irpef. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
per la sig.ra Roberta Anania, mesi 9 (nove) di inibizione;
per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda