“C’è in ballo il 7º posto in classifica per il Sassuolo e la possibilità di vantare in classifica al Mapei Stadium tre vittorie su tre, oltre al magico tris ottenuto in Europa League. Eusebio Di Francesco ha sempre ricordato i punti conquistati sul campo (12 e non 9), compreso il risultato di 2-1 contro il Pescara del 28 agosto coi gol di Defrel del primo tempo e nella ripresa di Berardi (poi uscito per un infortunio da cui deve ancora rimettersi) oltre a quello di Manaj per gli abruzzesi. Il risultato venne ribaltato d’ufficio (in assenza di qualunque ricorso) il 30 agosto dal Giudice Sportivo in 3-0 a tavolino a favore del Pescara per l’utilizzazione da parte del Sassuolo dell’attaccante Antonino Ragusa, entrato per Politano al 20′ del secondo tempo, tesserato il 26 e il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara ma senza figurare nell’elenco dei 25 calciatori perché non trasmesso alla Lega a mezzo Pec entro le ore 12 del giorno precedente la partita come previsto dalla normativa federale. Procedura. Decide la Corte Sportiva di Appello Nazionale della Figc che, presieduta dal professor Piero Sandulli con altri quattro membri nel collegio, si riunisce oggi a Roma alle 13.30 per ascoltare entrambe le parti in un contraddittorio (in serata è atteso quanto meno il verdetto, forse non le motivazioni). Per il club emiliano ci saranno il legale di fiducia Mattia Grassani e l’ad Giovanni Carnevali. La sentenza potrebbe eventualmente essere impugnata davanti al Collegio di Garanzia del Coni. LINEADIFENSIVA. Il Sassuolo aveva inserito Ragusa nella lista mediante l’accesso al sistema extranet della Lega ma non ha comunicato la variazione inviando la successiva Pec. Per il club si ravvisa l’abuso di potere da parte del Giudice Sportivo, che può intervenire d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali di gara tra i quali non c’erano né le liste delle due squadre né le comunicazioni dell’Ufficio Tesseramento della Lega, precedenti la decisione, che riferivano dell’assenza di Ragusa. Grassani sosterrà davanti alla Corte d’Appello che la sostanza prevale sulla forma poiché la Lega aveva comunque la possibilità di visualizzare la lista caricata dal Sassuolo a prescindere dall’invio della Pec. Sosterrà anche che il comunicato ufficiale 83/A sanziona con la perdita della gara solo il mancato inserimento nella lista di un calciatore e non tanto la mancata comunicazione a mezzo Pec. Il legale si dice convinto che il Sassuolo non ha commesso alcuna violazione avendo comunicato il tesseramento di Ragusa in modo corretto e tempestivo”. Questo quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.