In caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente il test diagnostico” al dipartimento di prevenzione. Lo chiarisce l’ultima circolare del ministero della Salute, datata 24 settembre e diffusa per “fornire chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni e personale scolastico”. “Per il rientro in comunità – si legge nella circolare – bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti”, ovvero l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un esito doppio negativo, cui potrà seguire la fine dell’isolamento. “L’alunno o l’operatore scolastico – si legge – rientreranno a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. n caso di test negativo, invece, “il pediatra o il medico curante valuteranno il percorso clinico e diagnostico più appropriato (ad esempio una eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola”. Nel caso in cui venisse riscontrasse una patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico. Se l’alunno o l’operatore sono invece conviventi di un caso accertato, verranno posti in quarantena. Eventuali loro contatti stretti, come i compagni di classe dell’alunno in quarantena, invece, “non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso”.