Coronavirus: Messina “zona rossa” da lunedì 11 gennaio
I Comuni di Messina, Ramacca e Castel di Iudica a partire da lunedì 11 gennaio saranno “zona rossa”. Questo è quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena pubblicata. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Tutte le misure restrittive adottate resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio. Ecco i vari divieti:
Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
Una misura particolare riguarderà Messina: dato il ruolo strategico nei collegamenti, sarà sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all’interno o fuori dalla Sicilia. Nella zona degli imbarcaderi, inoltre, restano operativi i drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso nella Città dello Stretto e, più in generale, nell’Isola.
Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali); Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità).