Per la Pro Patria arriva la prima sconfitta stagionale, ma inflitta d’ufficio. Il giudice sportivo della Lega Pro ha infatti dato ragione alla FeralpiSalò – che aveva fatto ricorso in base alla posizione del difensore tigrotto Andrea Boffelli -, ribaltato l’1-0 conquistato sul campo dai tigrotti con un 3-0 per i gardesani.
Ecco quanto emanato dal Giudice Sportivo:
“Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, letto il ricorso presentato a mezzo posta certificata in data 21 agosto 2021dalla società Feralpisalò – inerente alla asserita posizione irregolare nel corso della gara Feralpisalò/Aurora Pro Patria del calciatore n° 13 della squadra avversaria Andrea Boffelli – e le controdeduzioni depositate da tale ultima Società, con i relativi allegati;
acquisita la documentazione riguardante il provvedimento disciplinare irrogato a carico del calciatore della società Aurora Pro Patria e la relativa posizione di tesseramento;
Osserva quanto segue.
Il calciatore n° 13 Andrea Boffelli, tesserato per la società Aurora Pro Patria nel corso di tutta la stagione sportiva 20-21 ed in quella corrente 21-22, ha subito un turno di squalifica nella competizione di Coppa Italia di Serie A nel corso della stagione 20-21 come da provvedimento in atti.
Dopo la gara, in occasione della quale è stato irrogato il summenzionato provvedimento disciplinare, la Società di appartenenza non ha più disputato gare nel torneo di Coppa Italia 20-21 Serie A in quanto eliminata a seguito della gara medesima. Nella successiva stagione sportiva, e cioè nella presente, la Società inparola non ha maturato i requisiti per la partecipazione alla competizione della Coppa Italia Serie A ed ha, quindi, preso parte alla competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Pro.
Riguardo alle esecuzioni delle sanzioni, con specifico riferimento a quelle irrogate nel corso delle competizioni di Coppa Italia, l’art. 19, comma 4, CGS specificamente dispone che “le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.” A tale principio di separazione fra le competizioni di Coppa Italia, a giudizio di questo Giudice sportivo e conformemente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, il CGS prevede, però, una deroga nella successiva norma contenuta nel comma 7 dell’art 21, nel cui secondo periodo si stabilisce che “La distinzione di cui all’art. 19,comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.”
Contrariamente a quanto assunto dalla Società resistente, ritiene questo Giudice sportivo che la su riportata deroga al principio di separazione fra le competizioni abbia carattere generale e non sia limitata al solo caso in cui un calciatore abbia cambiato società di appartenenza.
La deducente fonda il suo assunto sulla considerazione che la prima parte del comma 7 in commento disciplina la situazione sanzionatoria riguardante i calciatori che cambino società di appartenenza e da ciò, conseguentemente, argomenta che anche la seconda parte del comma concerna solo ed esclusivamente tale specifica situazione e, dunque, non anche i calciatori che non rientrino in tale fattispecie.
Tale assunto è destituito di fondamento per i seguenti motivi. In primo luogo, dal tenore letterale della norma non è dato pervenire alla conclusione propugnata dalla resistente. Invero, un’analisi sistematica delle norme concernenti l’esecuzione delle sanzioni evidenzia che il Legislatore federale, laddove ha voluto restringere il campo di applicazione delle norme, lo ha previsto espressamente, come, ad esempio, nei commi 7 e 8 dell’art 19, nell’ambito dei quali le due disposizioni contengono una specifica e preliminare delimitazione del rispettivo campo di applicazione, seguita dai due punti e dall’elencazione delle puntuali fattispecie concrete regolate con riferimento al relativo perimetro oggettivo preliminarmente delimitato. Orbene, tale tecnica non è stata utilizzata nel comma 7 dell’art 21 in esame e, quindi, la mera collocazione della deroga dopo la norma che disciplina la situazione dei calciatori che vengono tesserati da altre società non comporta affatto che essa si applichi esclusivamente ai calciatori presi in esame nella prima parte della norma contenuta nel comma 7 de quo. A ciò va aggiunto che, nella seconda parte del comma 7, contenente la deroga in esame, non è contenuto alcuno specifico richiamo alla situazione precedente sicché non è dato rinvenire alcun dato testuale che possa portare ad inferire la limitazione della deroga nei termini assunti dalla resistente.
In secondo luogo, le successive disposizioni contenute nel medesimo comma 7 hanno un contenuto eterogeneo rispetto alla situazione disciplinata dal primo periodo, ovvero quella del calciatore che cambi società di appartenenza nel corso della stessa stagione. Di talché tale considerazione dimostra, anche sotto un ulteriore profilo, che il comma 7, nel suo complesso, non regolamenta la sola ed esclusiva fattispecie “espiazione sanzioni” afferente calciatori interessati dal trasferimento da una società ad un’altra.
Infine, la conclusione propugnata, oltre ad essere contrastata dalle considerazioni di natura positiva appena illustrate, determinerebbe anche una disparità di trattamento fra calciatori oggetto di trasferimento e quelli che non lo siano priva di qualsivoglia ragionevolezza. Pertanto, anche sotto tale profilo, l’asserita interpretazione non merita condivisione.
In conclusione, alla luce di quanto rilevato in fatto, emerge che il calciatore Andrea Boffelli, tesserato per la società Aurora Pro Patria, non ha scontato nella competizione di Coppa Italia serie A 2020-2021 il turno di squalifica comminatogli. Inoltre, nella successiva stagione sportiva, ovvero quella attualmente in corso, non ha potuto espiare la sanzione nella medesima competizione, atteso che la sua Società di appartenenza non vi prende parte.
In virtù delle considerazioni esposte, discende che, nel caso di specie, trova applicazione la deroga prevista dal comma 7 dell’art 21 citato, con l’ulteriore conseguenza che il calciatore Boffelli deve scontare la sanzione subita nel corso della competizione di Coppa Italia alla quale partecipa la sua Società, anche se si tratta di una competizione di Coppa differente da quella nell’ambito della quale la squalifica è stata comminata.
È dunque manifestamente acclarata la posizione irregolare del Boffelli nel corso della partita di cui trattasi, sicché alla Società che lo ha schierato va comminata, in accoglimento del ricorso, la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art 10, comma 6, CGS per aver fatto partecipare alla gara il calciatore squalificato Boffelli.
Per questi motivi
Il Giudice sportivo,
accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Feralpisalò e conseguentemente
DELIBERA
– di infligge alla società Aurora Pro Patria la sanzione della perdita della gara Feralpisalò – Aurora Pro Patria con il risultato di 3-0 in favore della società Feralpisalò;
– di squalificare il calciatore ANDREA BOFFELLI per una gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata.