Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, ha respinto tutti i ricorsi esaminati e trattati in data odierna. Ecco l’indicazione dei ricorsi discussi e respinti: “Giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla F.C. Rieti S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Rende Calcio 1968 S.r.l., l’A.S. Bisceglie S.r.l., la Sicula Leonzio S.r.l. e la AZ Picerno S.r.l. avverso il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 209/A dell’8 giugno 2020, con il quale il Consiglio Federale, in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha deliberato la retrocessione della ricorrente e l’ammissione ai play out delle società Rende Calcio 1968 S.r.l., AS Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l. e AZ Picerno S.r.l..
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Rimini F.C. S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Ravenna Football Club 1913 S.p.A., l’Imolese Calcio 1919 S.r.l., la F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., l’Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, nella parte relativa alle retrocessioni ed ai play out, nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso.
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla A.Z. Picerno S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento della delibera dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, rubricato “Modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”, e di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Trapani Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (e con notifica effettuata anche nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l., Frosinone Calcio S.r.l., Pordenone Calcio S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., A.S. Cittadella S.r.l., U.S. Salernitana 1919 S.r.l., A.C. ChievoVerona, Empoli F.C. S.p.A., Virtus Entella S.r.l., A.C. Pisa 1909, A.C. Perugia Calcio S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.r.l., Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., Venezia F.C. S.r.l., U.S. Cremonese S.p.A., Cosenza Calcio S.r.l., A.S. Livorno Calcio S.r.l.) avverso la delibera assunta dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 208/A dell’8 giugno 2020, rubricato “Modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Serie B nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”, e avverso ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Cosenza Calcio s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (e con notifica effettuata anche nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l., Frosinone Calcio S.r.l., Pordenone Calcio S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., A.S. Cittadella S.r.l., U.S. Salernitana 1919 S.r.l., A.C. Chievo Verona, Empoli F.C. S.p.A., Virtus Entella S.r.l., A.C. Pisa 1909, A.C. Perugia Calcio S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.r.l., Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., Venezia F.C. S.r.l., U.S. Cremonese S.p.A., Trapani Calcio 1905 S.r.l., A.S. Livorno Calcio S.r.l.) avverso il Comunicato Ufficiale FIGC n. 208/A dell’8 giugno 2020, nei limiti di cui al presente ricorso, nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso.
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Olbia Calcio 1905 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Associazione Sportiva Giana Erminio s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante “ Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”, nella parte relativa alle retrocessioni ed ai play out.
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante “Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”.
giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società A.C. Gozzano Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Italiana Calcio Professionistico per l’annullamento, previa istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva, della decisione del Consiglio Federale della FIGC, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, in ordine alle “Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020” e di ogni ulteriore atto presupposto. preparatorio, annesso, connesso, collegato e conseguente”.