Caso scommesse, parla l’avvocato Di Cintio: «La Norma della Giustizia Sportiva è chiara. Ecco cosa rischiano i giocatori»

L’avvocato Cesare Di Cintio, intervistato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, ha parlato in merit9o al tema delle scommesse esprimendosi sui rischi che corrono i calciatori coinvolti.

Ecco le sue parole:

«Penso che, se provata, vi sia stata una leggerezza da a parte dei giocatori che però può costare cara poiché la norma che vieta di scommettere è in vigore e l’ignoranza della legge non è mai una scusante. Con l’articolo 24 la Giustizia Sportiva vieta le scommesse a tesserati di ogni genere, quindi atleti e dirigenti, sia professionisti che dilettanti su partite organizzate da FIGC, Uefa e Fifa. La norma è molto chiara e non lascia spazio ad interpretazioni. Scommettere è vietato anche su piattaforme legali per un tesserato FIGC. Differenza tra match fixing e le scommesse fatte dai tesserati? Nel primo caso viene alterato il risultato di una gara con dopo per poi scommettevi sopra. Nel secondo caso si tratta di una scommessa su una gara della quale non si conosce l’esito».

«Accuse Zaniolo all’Aston Villa? In questo caso, sempre se la condotta sia provata, si tratta di un reato previsto e vietato dalla legge 401/89. Nel caso del Fagioli penso si possa sussumere la sua condotta nella ipotesi di reato più lieve che prevede la pena dell’arresto fino a 3 mesi e della ammenda. La pena è convertibile in sanzione pecuniaria. Fagioli? Le indagini possono durare al massimo 60 giorni ed esser prorogate di altri 40 ed ulteriori 20 per particolari esigenze investigative. Alla chiusura delle indagini viene notificata l’atto di conclusione delle medesime con facoltà di accedere al fascicolo della Procura Federale. La parte ha un termine di 15 giorni per eventuali memorie. Entro 30 giornj dalla conclusione delle indagini deve essere notificato l’atto di deferimento. Tempistiche?m La sanzione prevista dalla norma è quella dell’inibizione o squalifica a seconda che si tratti di dirigente o atleta non inferiore a tre anni e la sanzione pecuniaria non inferiore a 25000. La sanzione può esser oggetto di patteggiamento con riduzione della sanzione, solo metà se avviene prima della chiusura della indagini oppure di un terzo se dopo la chiusura delle indagini».