Carpi: il TAR dichiara improcedibile l’istanza cautelare monocratica

MODENA VIRTUS VERONA

Il Tar del Lazio, in merito al ricorso presentato dal Carpi, tramite decreto, visti che la ricorrente ”ha impugnato il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, ha rinunciato alla domanda cautelare monocratica proposta con il ricorso introduttivo, in vista della successiva proposizione di motivi aggiunti di ricorso avverso le motivazioni del Collegio di Garanzia” dichiara improcedibile l’istanza cautelare monocratica proposta con il ricorso introduttivo.

Ecco il comunicato:

“Il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2021, proposto da
Carpi F.C. 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazzale delle Belle Arti, 6;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Procura Generale dello Sport Presso il C.O.N.I.;
Covisoc;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona S.r.l., Calcio Padova Spa non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022,

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Uditi i difensori delle parti nell’audizione svoltasi in via telematica in data 3 agosto 2021;

Considerato che la parte ricorrente, la quale ha impugnato il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, ha rinunciato alla domanda cautelare monocratica proposta con il ricorso introduttivo, in vista della successiva proposizione di motivi aggiunti di ricorso avverso le motivazioni del Collegio di Garanzia.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile l’istanza cautelare monocratica proposta con il ricorso introduttivo.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2021″.