Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli nelle sedute del 6 e 7 Dicembre 2021ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA € 5000 AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I – nell’avere, prima dell’inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala; II – nell’avere, prima dell’inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza; III – nell’avere, al 43°circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori, al 18°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 3000 LUCCHESE per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 16°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 2000 TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I – nell’avere fatto esplodere, dalla curva nord occupata dai sostenitori del Taranto: 1- all’inizio della partita e mentre le squadre erano a centro campo due petardi di elevato 130/315 potenziale; 2- al termine della partita, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, un petardo di elevato potenziale. II- nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco all’indirizzo dei calciatori ospitati e senza che venisse colpito alcuno, dalla curva nord, settore inferiore, occupata dai sostenitori del Taranto: 1- al termine del primo tempo una bottiglietta di caffè Borghetti; 2 – alla fine della gara tre bottigliette di caffè Borghetti. B) per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato cori oltraggiosi: fra il 17° ed il 18°minuto del primo tempo circa e per tre volte contro le forze dell’ordine; al 22°minuto circa del secondo tempo e per due volte contro Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c).
€ 1000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 41°minuto circa del secondo tempo e al fischio finale della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 FIDELIS ANDRIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, a fine gara, all’esterno dello stadio, in occasione dell’uscita del pullman della società Picerno, un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria: 1- al 35°minuto del primo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi, cori ripetuti per cinque volte e per una durata di circa due minuti; 2 – a fine gara, all’esterno dello stadio, in occasione dell’uscita del pullman della società AZ Picerno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).
€ 500 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i vetri di due finestre dei servizi igienici maschili. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 500 LECCO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere al 65°minuto, all’interno del settore occupato dagli stessi, un petardo di notevole potenza senza conseguenza alcuna. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.). 130/316
€ 500 MODENA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere preso a calci un seggiolino posto nella tribuna centrale, settore loro riservato, con conseguente danneggiamento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA VIGLIOTTI ARCANGELO GABRIELE (IMOLESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta e irrispettosa nei confronti di un componente della panchina avversaria in quanto, si portava a metà campo, all’interno del terreno di gioco e si dirigeva verso quest’ultimo dapprima urlando parole non udibili, poi spingendolo con due mani sul petto e facendolo cadere a terra e, successivamente continuava a proferire frasi triviali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COLELLA GIOVANNI (LEGNAGO SALUS) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, al rientro negli spogliatoi rivolgeva loro frasi non rispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA VIVARINI VINCENZO (CATANZARO) per aver pronunciato in due occasioni, al 14° ed al 25° minuto circa del primo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MADDALONI MASSIMILIANO (SIENA) per aver pronunciato un’espressione blasfema all’80°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)
RAMPULLA MICHELANGELO (SIENA) 130/317 per aver pronunciato un’espressione blasfema all’80°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) CUDINIMIRKO (CAMPOBASSO) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 59°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)
GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE) per aver pronunciato in un unico contesto due espressioni blasfeme al 91°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRAGLIA PIERO (AVELLINO)