Attraverso il comunicato ufficiale n°153 della LND (Commissione Accordi Economici) i due ex giocatori del Calcio Foggia 1920, Federico Gentile e Cristian Anelli, “bussano” alle casse della società rossonera chiedendo spettanze non retribuite, secondo quanto quanto riportato nel documento seguente:
“9) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/SSD ARL FOGGIA CALCIO 1920
Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il
30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a Calcio FOGGIA SSD arl in data
30.06.2021 il sig. ANELLI Cristian, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa
Commissione esponendo di aver concluso con la società Calcio FOGGIA SSD arl un accordo
economico pluriennale dal 13.08.2019 al 30.06.2022. In particolare, l’associazione si obbligava a
corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 oltre indennità ex art. 94ter c.7 NOIF di euro
36.800,00, in favore del calciatore Anelli, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito
dilettantistico (cfr. accordo economico).
In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: il calciatore dichiara di
essere creditore dell’importo lordo di euro 42.880,60.
Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo totale dovuto di euro
42.880,60, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.
Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di
fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2021.
La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del
calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore
dichiara di aver ricevuto l’importo dovuto di cui all’accordo economico, e chiedendo il rigetto del
ricorso per tutte le somme richieste
Il calciatore, nella successiva memoria di replica, disconosce l’autenticità, il contenuto, la
provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì
la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l’asserito
pagamento. Viene anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.
La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rilevando che vi siano profili
di competenza della Procura Federale
P.Q.M.La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende il presente
giudizio e invia il fascicolo alla Procura Federale per il seguito di competenza.
10) RICORSO DEL CALCIATORE Federico GENTILE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il
30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a Calcio FOGGIA SSD arl in data
30.06.2021 il sig. GENTILE Federico, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa
Commissione esponendo di aver concluso con la società Calcio FOGGIA SSD arl un accordo
economico pluriennale dal 13.08.2019 al 30.06.2022. In particolare, l’associazione si obbligava a
corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 oltre indennità ex art. 94ter c.7 NOIF di euro
75.000,00, in favore del calciatore Gentile, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito
dilettantistico (cfr. accordo economico).
In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: il calciatore dichiara di
essere creditore dell’importo lordo di euro 38.364,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro
31.697,40 per la stagione sportiva 2020/21.
Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo totale dovuto di euro
70.061,40, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.
Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di
fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2021.
La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del
calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore
dichiara di aver ricevuto l’importo dovuto di cui all’accordo economico, e chiedendo il rigetto del
ricorso per tutte le somme richieste
Il calciatore, nella successiva memoria di replica, disconosce l’autenticità, il contenuto, la
provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì
la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l’asserito
pagamento. Viene anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.
La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rilevando che vi siano profili
di competenza della Procura Federale
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende il presente
giudizio e invia il fascicolo alla Procura Federale per il seguito di competenza.