Altre siciliane, Catania: penalizzazione e multa per il club etneo

Come riporta il comunicato ufficiale del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Catania ha ricevuto un punto di penalizzazione e una multa di 500 euro. Ecco quanto riportato dal comunicato:

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLÒ MICENA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), GIUSEPPE BONANNO (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 405/1229 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).

[…] 

Il dibattimento: La Procura Federale ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Nicolò Micena: mesi 2 (due) di inibizione; per il Sig. Giuseppe Bonanno: mesi 2 (due) di inibizione; per la Società Calcio Catania Spa: 1 punto (un punto) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva. Il difensore del Sig. Giuseppe Bonanno ha chiesto il proscioglimento del suo rappresentato ribadendo i motivi esplicati nella Memoria e conferendo una ulteriore rassegna giurisprudenziale federale, sulla cui produzione non è intervenuta opposizione a cura della Procura Federale; la difesa degli altri deferiti (Sig. Micena e Calcio Catania Spa) ha concluso per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l’applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione: Il deferimento è fondato per cui merita accoglimento limitatamente alle posizioni del Sig. Nicolò Micena e Calcio Catania Spa, con proscioglimento in favore del Sig. Giuseppe Bonanno. É opportuno analizzare anzitutto la posizione del Sig. Giuseppe Bonanno sulla scorta del concetto scriminante addotto dalla difesa, che si reputa fondato. Alla data del 18/04/16 (termine perentorio sancito ex art. 85 NOIF), il Dirigente in esame non era dotato della rappresentanza legale del sodalizio, acquisita soltanto in data 19/04/16 a seguito dell’assemblea ordinaria e della susseguente comunicazione federale, come può evincersi dal riscontro probatorio comparativo in atti. L’esame documentale consente infatti di rilevare che il deferito, in epoca antecedente alle menzionate assemblea e comunicazione federale, svolgeva la mera funzione di Direttore Generale addetto alle proposte mansioni istituzionali interne, senza tuttavia essere dotato della legale rappresentanza esterna in quanto la consecutio degli accadimenti societari e federali espone la seguente cronologia: in epoca antecedente al 18/04/16 il ruolo di legale rappresentante era svolto dal solo Sig. Nicolò Micena; con l’assemblea ordinaria del 19/04/16 il Sig. Giuseppe Bonanno, già Direttore Generale, acquisisce la carica di Amministratore Delegato divenendo legale rappresentante del sodalizio unitamente al Presidente Sig. Davide Franco. Consegue che alla data del 18/04/16, cioè il termine perentorio ex art. 85 NOIF statuito dal legislatore per la comunicazione dell’avvenuto pagamento dei contributi erariali agli Organi della FIGC, il deferito non rivestiva il precipuo ruolo di legale rappresentante del Calcio Catania Spa, comportando ciò che il Sig. Giuseppe Bonanno va prosciolto per difetto di legittimazione. In merito alla posizione del Sig. Nicolò Micena e della Società, sussiste di converso responsabilità piena. Risulta infatti dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C., redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la Società Calcio Catania Spa (e per essa il menzionato Dirigente) non ha tempestivamente onorato, omettendo di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC entro il termine perentorio del 18.04.2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all’erario per i propri tesserati, per le mensilità di gennaio e febbraio 2016. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti non hanno addotto concludenti difese a discolpa, confermando l’inesistenza di motivazioni esimenti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi adeguata sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale. Traslando all’interno dell’ordinamento federale il descritto contegno, per il Dirigente è prevista la sanzione ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF; mentre per la Calcio Catania Spa è prevista la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII, aggravata con l’applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto la condotta ascritta risulta essere stata già sanzionata a cura di questo TFN, con il Comunicato Ufficiale n. 31 del 3/11/2015. Le relative sanzioni risultano trascritte nel Dispositivo.

Il dispositivo: Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Nicolò Micena: mesi 2 (due) di inibizione; alla Società Calcio Catania Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva; proscioglie il Sig. Giuseppe Bonanno per difetto di legittimazione“.