La Procura Federale della Figc si è pronunciata riguardo fatti relativi all’Acireale e a Sebastiano Grasso, presidente e legale rappresentante della società all’epoca dei fatti contestati. Punizione severa, quattro punti di penalizzazione in classifica. Di seguito le motivazioni della sentenza:
“Viste le comunicazioni della Procura Federale relative ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti riuniti nn. 181 pf 19/20, 201 pf 19/20, 241 pf 19/20, 242 pf 19/20 e 337 pf 19/20 adottati nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 aventi ad oggetto la seguente condotta:
SEBASTIANO GRASSO, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e, all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Sig. Schiavino Marco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 142 del 8.11.2018, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019;
per non aver pagato al calciatore, Sig. Lordi Sabatino, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 3.12.2018, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019;
per non aver pagato al calciatore, Sig. Lo Nigro Alessio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 168 del 4.12.2018, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019;
per non aver pagato al calciatore, Sig. Sciannamè Claudio Alessio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 168 del 4.12.2018, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce;
per non aver pagato al calciatore, Sig Dario Barracco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 142 del 8.11.2018, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 24/TFN-SVE (dispositivo del 15.04.2019) e comunicata alla società il 3.06.2019;
per non aver pagato al calciatore, Sig. Cocimano Salvatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 3.12.2018, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 24/TFN-SVE (dispositivo del 15.04.2019) e comunicata alla società il 4.06.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce;
per non aver pagato all’allenatore, Sig. Roberto Festa, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 18.07.2019 (Vertenza n. 200/89), comunicato alla società a mezzo Pec ricevuta in data 21.07.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
per non aver pagato al calciatore, Sig. Mattia Tumminelli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 366 del 20.6.2019, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n.. 9/TFN-SVE (dispositivo del 22.07.2019 e motivazione del 2.08.2019) e comunicata alla società a mezzo Pec ricevuta il 2.08.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
per non aver pagato il calciatore, Sig. Giuseppe Russo, , le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 46/1 del 17.07.2019, confermata dal TFN – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n.. 8/TFNSVE (dispositivo del 4.09.2019 e motivazione del 13.09.2019) e comunicata alla società a mezzo pec il 13.09.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 (sette) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato”